Le leggi

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Articoli del Codice Penale

- L'articolo 614 del codice penale "Violazione di domicilio" punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni civili= Violazione di domicilio;
- L'articolo 659 del codice penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle persone.
Spari nei pressi delle abitazioni.
- L'art. 703 del codice penale "Accensioni ed esplosioni pericolose" punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.



Articolo 18 Legge quadro 157/1992

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia; tortora; merlo; passero; passera mattugia; passera oltremontana; allodola; colino della Virginia; starna; pernice rossa; pernice sarda; lepre comune; lepre sarda; coniglio selvatico; minilepre;
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno; cesena; tordo bottaccio; tordo sassello; fagiano; germano reale; folaga; gallinella d'acqua; alzavola; canapiglia; porciglione; fischione; codone; marzaiola; mestolone; moriglione; moretta; beccaccino; colombaccio; frullino; fringuell; peppola; combattente; beccaccia; taccola; corvo; cornacchia nera; pavoncella; pittima reale; cornacchia grigia; ghiandaia; gazza; volpe;
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca; fagiano di monte; francolino di monte; coturnice; camoscio alpino; capriolo; cervo; daino; muflone, con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca; d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: Cinghiale.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso. 6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.